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Attenti al cane: la disattenzione non paga

 |  Redazione Sconfini


Siamo una giovane coppia che ha da poco acquistato un piccolissimo appartamento al piano terra di una casa. L’abbiamo scelto perché aveva un pezzo di giardino non ad uso esclusivo abbastanza ampio e sufficiente a far gironzolare liberamente, all’interno dello spazio opportunamente delimitato, i nostri due cani di mezza taglia. La domanda è questa: quanti cartelli siamo obbligati ad apporre sul cancello o sulla rete di recinzione del giardino con la scritta “attenti al cane” o “attenti ai cani”? Lo spazio a disposizione dei cani è infatti abbastanza vasto e non vorremmo che magari qualcuno della palazzina scendesse in giardino e fosse aggredito da uno dei cani (comunque sempre legati ad una catena, anche se lunga).  (Lettera firmata)



Per rispondere a questa domanda ci viene incontro una sentenza abbastanza recente della Corte Suprema di Cassazione (Sez. IV penale) di Roma che con la sentenza del 9 novembre 2005 ha stabilito che eventuali lesioni colpose procurate in luogo aperto al pubblico da un cane legato ad una catena troppo lunga, non sono da ascrivere ai proprietari del cane qualora la presenza degli animali sia stata segnalata da apposito cartello all’ingresso dello spazio in cui si trovano i cani.
Nel caso in questione una bimba aveva subito all’esterno di una malga delle lesioni colpose gravi e permanenti a seguito dell’attacco di un cane (un pastore bergamasco, per la precisione) legato ad una lunga catena e senza museruola. All’ingresso dell’area privata era stato affisso un apposito cartello di “attenti al cane”, ma l’ingresso era abbastanza distante da dove si trovava fisicamente legato il cane in quella circostanza. I genitori della bambina erano ricorsi per chiedere il riconoscimento del reato da parte dei gestori della malga di omessa custodia di animali e del pagamento di un risarcimento danni.


Il Tribunale di Trento in primo grado aveva bocciato il ricorso considerando che la collocazione del cane legato alla catena in zona appartata rispetto all’area normalmente frequentata dai visitatori e l’apposizione in loco di un cartello recante la scritta “attenti al cane”, fossero cautele astrattamente sufficienti ad impedire eventi del tipo di quello verificatosi, nell’ambito di un profilo di colpa che, pur riconducibile agli obblighi di custodia di animali di cui all’art. 672 del Codice penale, sarebbe sempre ricostruibile in termini di colpa generica.


La Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 19/2/2003, ha poi in gran parte ribaltato la sentenza di primo grado, dichiarando entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e condannandoli, in concorso di attenuanti generiche, ciascuno alla pena della multa di euro 200,00 e, altresì, in solido al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle costituite parti civili, ritenuto il concorso di colpa di chi esercitava, al momento del fatto, la vigilanza sulla bambina nella misura del 40%.


Infine la discutibile (e controversa forse, ma inappellabile) sentenza della Cassazione sopra citata che ha definitivamente stabilito che non c’è stato reato da parte dei proprietari del cane proprio perché il cartello di “attenti al cane” era posto in luogo ove tutti potevano vederlo e di conseguenza prendere le necessarie precauzioni.
Il consiglio da dare, quindi, ai nostri lettori è pertanto quello di affiggere all’ingresso del giardino (o su ogni cancello d’ingresso, se ne esiste più di uno) il cartello “attenti al cane” in modo che chiunque entri nel giardino sappia che ci sono o ci possono essere dei cani (legati alla catena) e quindi mantenersi a distanza di sicurezza.


BOX: Assemblea condominiale: i paletti del quorum

Esistono casi in cui una delibera di condominio può essere impugnata in qualsiasi momento da un condomino in quanto affetta da “nullità assoluta”. Dietro questa locuzione lapidaria c’è una “storica” sentenza della Corte di Cassazione (n. 945 del 1966) che in quel caso aveva a che fare con le maggioranze, il quorum necessario ad approvare una delibera in assemblea condominiale. Il fulcro della decisione è rintracciabile nell’art. 1136 del Codice civile che stabilisce l’inderogabile validità delle deliberazioni. Esso cita:
«L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.


Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.


L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore».
È capitato quindi spesso che una delibera magari approvata all’unanimità dagli intervenuti all’assemblea fosse affetta da nullità assoluta perché un condomino non era stato avvisato, oppure non c’era il numero sufficiente di condomini, oppure non erano rappresentati i millesimi sufficienti a deliberare oppure ancora perché si è presa una decisione senza il quorum corretto per la portata dei suoi effetti. Attenzione quindi, specie quando si prendono decisioni importanti, a rispettare l’art. 1136 del Codice civile. Altrimenti avrete discusso per niente.

 

foto: Conner Baker

 


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