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Xan Griffin

Ubriachi al volante? Niente sanzioni, solo opere di bene

 |  redazionehelp

Siete stati sorpresi dalle forze dell’ordine alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito?

Nessun problema: niente multa, niente confisca del veicolo, niente sanzione penale: potrete “espiare la vostra colpa” occupandovi della società attraverso prestazioni di interesse pubblico. Non vi preoccupate, non siamo impazziti né tantomeno siamo rimasti contagiati da un effetto di buonismo natalizio retroattivo: si tratta di una novità resa possibile dalla riforma del Nuovo Codice della strada che all’art. 186 prevede come, per chi è sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la pena detentiva e pecuniaria possa essere commutata con un lavoro di pubblica utilità non retribuito. Si tratta di una riforma ormai largamente impiegata soprattutto in Nord Italia, dove ha ricevuto totale approvazione soprattutto dal governatore del Veneto Luca Zaia, anche se molti sono ancora i punti oscuri che dovrebbero essere chiariti e tante sono le polemiche sollevate dall’idea di una pena sostitutiva, che non sembra accontentare tutti. Ma di che cosa si tratta precisamente? Abbiamo rivolto questa ed altre domande all’avvocato Martino Fogliato, titolare dello studio “Effe” di Belluno, penalista ed esperto in infortunistica stradale. Quali sono ad oggi le pene previste per quanti vengono sorpresi alla guida di un veicolo sotto l’effetto di bevande alcoliche? “Affinché i nostri lettori abbiano un’idea più chiara di quanto viene previsto dal Nuovo Codice della strada, vorrei riassumere in alcuni punti salienti le pene riportate dal testo di legge: per i soggetti sorpresi con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è prevista una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma compresa tra 500,00 e 2.000,00 euro; per quanti invece presentano un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro è prevista un’ammenda da 800,00 a 3.200,00 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno; i soggetti sorpresi infine con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro sono puniti con un’ammenda tra 1.500,00 e 6.000,00 euro, la sospensione della patente da uno a due anni (sanzione raddoppiata nel caso in cui il trasgressore non sia il proprietario del veicolo), la revoca della patente di guida, la confisca amministrativa del veicolo e la reclusione da sei mesi a un anno. Qualora il conducente in stato di ebbrezza sia inoltre coinvolto in un incidente stradale le pene previste vengono raddoppiate”. La novità relativa alla commutazione della pena in lavori pubblici viene applicata solo a quanti vengono sorpresi alla guida con un tasso alcolemico maggiore di 1,5 grammi per litro. Per quale motivo? “Senza soffermarci su eventuali facili polemiche e sulle differenti opinioni previste da questo nuovo provvedimento, si può dire che le pene previste in questo preciso caso sono estremamente pesanti e condizionano fortemente il futuro di quanti vengono sorpresi a commettere il reato, soprattutto per quello che riguarda la sanzione penale inflitta. L’unico modo per evitare il carcere consiste infatti nel pagare una multa salatissima, versando una somma di 250,00 euro per ogni giorno di arresto. Facendo un rapido conteggio, 6 mesi di arresto possono essere sostituiti da una somma di 45.000 euro, e stiamo parlando solo della pena più bassa… È possibile pertanto chiedere la commutazione delle sanzioni penali ed amministrative esponendo il proprio caso ad un legale, il quale inoltrerà una richiesta al Giudice in base alla quale si chiede di poter ammettere l’imputato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ossia, come riportato dal Nuovo Codice della strada, allo svolgimento «di un’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso i centri specializzati nella lotta alle dipendenze». I lavori potranno essere svolti dal lunedì al giovedì oppure solo nei fine settimana, con un minimo di due ore al giorno che possono essere aumentate a scelta del condannato fino a sei ore settimanali e comunque a non più di otto ore al giorno, per ogni giorno di arresto”. Può farci un esempio di come può essere commutata la pena di un condannato? “Supponiamo che un soggetto venga sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l tra le 22 e le 7 del mattino, arco di tempo nel quale è prevista un’aggravante della pena. Orbene al trasgressore verrà applicata una pena che consiste nel pagamento di una multa di 2.000,00 euro e nella reclusione per quattro mesi e venti giorni, ossia per 140 giorni. Dividendo l’ammenda per 250, che corrisponde alla somma in euro prevista per ogni giorno di carcere, otteniamo il risultato di otto giorni di pena, che andremo a sommare ai precedenti 140: l’imputato dovrà quindi scontare 148 giorni di pena, che chiederà di poter trascorrere svolgendo lavori di pubblica utilità. Dal momento che questi possono esser svolti per un minimo di due ore al giorno, il monte ore base da svolgere sarà di 148 X 2 = 296, pari a circa 10 mesi. Ovviamente la pena può durare meno con l’aumento delle ore che il soggetto decide di dedicare all’impiego pubblico. Attenzione però: la commutazione della pena non può essere effettuata se il soggetto in questione ne ha già beneficiato e se la trasgressione è stata accertata a seguito di un incidente stradale, senza alcuna distinzione tra coloro i quali lo provocano e quanti ne restano coinvolti”. Dove si svolgono i lavori di pubblica utilità? “La pena commutata viene svolta in strutture che sono state riconosciute come idonee dal Tribunale di competenza, che può essere quello del luogo in cui è avvenuto il fatto o quello situato nella città di residenza del soggetto: tali strutture possono essere quelle in cui si svolgono opere a favore della manutenzione e della sicurezza stradale come i Comuni, oppure le comunità di recupero di tossicodipendenti ed alcolisti”. Cosa succede dopo lo svolgimento della pena? “Una volta scontata la pena, la struttura in cui il trasgressore ha svolto il proprio lavoro invia una relazione al Giudice di competenza e qualora il giudizio espresso sull’operato sia positivo, verrà fissata un’udienza di comparizione a seguito della quale il tempo previsto per la sospensione della patente verrà dimezzato e il veicolo sequestrato sarà restituito al proprietario”. F.F.


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