Skip to main content

Le garanzie aggiuntive

 |  Redazione Sconfini

IL FATTO. Mi sono stati imputati i costi (200 euro) relativi alla franchigia assicurativa di un danno, interamente coperto dalla compagnia assicurativa del condominio, avvenuto all’interno del mio appartamento. È giusto che debba pagare io?

LE CONSIDERAZIONI. “Premesso che esiste una polizza obbligatoria di base per tutti i condomini, ... chiamata Globale Fabbricati – spiega l’amministratore di stabili Daniele Dolce – che copre i danni causati allo stabile da incendi, fulmini e scoppi, e che quindi vale per la ricostruzione a nuovo potenzialmente di tutto il fabbricato, bisogna sottolineare che esistono molte garanzie aggiuntive che estendono la polizza assicurativa”. Tra esse, le principali e diffusissime, al punto che alcuni amministratori le ritengono indispensabili per poter gestire uno stabile, sono chiamate “Ricerca e ripristino del danno” e “Garanzia danni d’acqua condotta” e sono propedeutiche una con l’altra, nel senso che non si può scegliere di stipularne una sola. “Ad esempio – prosegue Dolce – la garanzia “Ricerca e ripristino del danno” copre la ricerca dell’origine del problema e la riparazione o sostituzione della causa del danno (ad esempio, la sostituzione di un tubo). La “Garanzia danni d’acqua condotta”, invece, copre i costi derivanti dalla riparazione di muri, intonaci e pitture danneggiati dall’acqua fuoriuscita dal nostro tubo rotto, sia esso condominiale o privato, purché sotto traccia cioè nascosto”.

Quindi, se si tratta di un danno nascosto sotto traccia, queste garanzie coprono tutti i costi? “Sì – conclude Dolce – ma bisogna fare molta attenzione alla clausola, fra l’altro quasi sempre presente, della cosiddetta franchigia (l’importo a carico del proprietario del dante causa, ndr), che scatta automaticamente nel momento in cui interviene l’assicurazione. Solitamente questa franchigia si aggira attorno ai 200 euro per l’appunto ed è a carico del condominio se il tubo dante causa è di proprietà condominiale, ma è a carico del proprietario del tubo se esso appartiene a lui”.

In questo caso, pertanto, si verifichi la presenza della franchigia e che il tubo dante causa sia effettivamente di proprietà individuale: in caso di doppia risposta affermativa, bisognerà pagare i 200 euro.

Giuseppe Morea

 

 

 

 


Altri contenuti in Vita di condominio

IL FATTO. Sono un artigiano che spesso lavora, da solo, come imbianchino e cartongessista in case di privati e in studi professionali. Ho provato a farmi avanti presso alcuni amministratori di stabil…
Il mio appartamento si affaccia su una grande corte interna. Le poche ore che sto in casa sono costantemente disturbata dalle discussioni dei vicini che non conosco. Come non giudicare quelle persone…
Vivo in uno stabile costruito a metà degli anni ’60. Come in frequenti casi in quegli anni, le colonne di scarico delle acque nere sono realizzate in eternit (amianto), che come ben si sa è un materi…
Ha avuto una grandissima eco il nostro articolo relativo alla sentenza n. 9148 del 9 aprile 2008 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. In questa sentenza veniva rivoluzionato per la prima volta…
Sono il proprietario di un appartamento in una palazzina di recentissima edificazione che chiamerò “Residenza Quercia”, confinante con la palazzina gemella “Residenza Tiglio”, per restare in ambito b…