Skip to main content

La conciliazione, questa sconosciuta

 |  Redazione Sconfini

In Italia, su questo argomento l’informazione è ancora insufficiente: non si è ancora creata una cultura “conciliativa”. Ed ecco, allora, in queste poche righe un piccolo contributo per favorire una migliore conoscenza del “fenomeno conciliazione”.

 

Il nostro ordinamento conosce alcuni specifici istituti predisposti per giungere alla composizione delle controversie attraverso accordi, più o meno provocati, che le parti in lite possono raggiungere al di fuori del processo civile ordinario (anche se ipotesi di conciliazione sono previste pure nel Codice di procedura civile: si pensi appunto al tentativo obbligatorio previsto nel processo del lavoro o alle ipotesi di conciliazione devolute al Giudice di Pace).

 

Tali strumenti – tra cui si devono segnalare almeno l’arbitrato e la transazione – sono comunemente definiti a livello internazionale con l’acronimo ADR (alternative disputes resolution), cioè metodi alternativi di soluzione delle liti, metodi caratterizzati dalla loro alternatività rispetto alla giustizia ordinaria e, quindi, dalla loro stragiudizialità.

 

Tra i metodi ADR, la figura di maggior spicco è, appunto, quella della conciliazione. In via del tutto generale essa può essere definita come “una delle forme alternative di risoluzione dei conflitti, per la quale un terzo neutrale che non ha poteri sulle parti (il conciliatore), le assiste, affinché queste possano trovare il punto di armonia nel conflitto, facilitando la comunicazione, identificando i punti della controversia, facendo affiorare gli interessi e le necessità ed orientandole verso la ricerca di accordi pienamente soddisfacenti per entrambi”. La conciliazione può, quindi, essere vista sotto un profilo procedurale, cioè come quella serie di atti e comportamenti che vedono coinvolti i tre protagonisti della scena; ma anche sotto un aspetto sostanziale, come l’atto che contiene la sintesi del procedimento e l’accordo vero e proprio.

 

In Italia la conciliazione ha preso piede a partire dai primi anni ’90. I motivi che hanno portato negli ultimi 15 anni il legislatore italiano a favorire sempre di più la pratica della conciliazione sono principalmente tre. In primo luogo la “crisi diffusa” del sistema giustizia in Italia ed in particolare del processo civile; a fronte di questa situazione di crisi, ormai storica e strutturale, il legislatore ha approntato nel corso degli anni una serie di riforme destinate a decongestionare la macchina della giustizia, e in tale ottica ha assunto una notevole importanza la conciliazione quale strumento alternativo. In secondo luogo una potente spinta alla conciliazione è stata data dalla normativa comunitaria. Da ultimo ha agito l’influsso culturale anglosassone: in Gran Bretagna e, soprattutto, negli USA la conciliazione ha fornito buona prova di sé; da qui la decisione di “importare” questo modello anche da noi.

 

Nell’ordinamento vigente, il ruolo principe in materia di conciliazione è quello riservato alle Camere di commercio: la legge 580 del 1993, recante la riforma delle Camere di commercio, ha iniziato un processo legislativo volto a valorizzare le modalità extragiudiziali di composizione dei conflitti, identificando proprio nelle Camere di commercio il soggetto istituzionalmente preposto all’amministrazione delle procedure conciliative ed arbitrali volte ad offrire ad imprenditori, consumatori ed utenti modalità di accesso alla giustizia caratterizzate da tempi brevi e costi molto bassi. Le procedure di conciliazione o mediazione offerte dalle Camere di commercio si caratterizzano per la loro volontarietà: anche l’eventuale accordo raggiunto ha natura contrattuale e i rimedi esperibili nei confronti della parte inadempiente sono solo quelli previsti dall’ordinamento in caso di inadempimento contrattuale. Solo la conciliazione in materia di consumo, disciplinata dalle legge 281 del 1998, ha un’efficacia diversa: può essere omologata dal giudice ed assumere valore di titolo esecutivo.

 

Accanto all’esperienza delle Camere di commercio, la realtà italiana conosce altre ipotesi di conciliazione. Tra esse, meritano almeno di essere menzionate le forme di “amichevole composizione” dei conflitti promosse dalle associazioni di consumatori, l’ombudsman in materia di contenziosi bancari, la conciliazione postale, la procedura di conciliazione ed arbitrato predisposta da Telecom Italia con le associazioni dei consumatori, forse la prima grande esperienza conciliativa nel nostro Paese (è iniziata nel 1989), nonché la conciliazione Corecom, in specie quella promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

 

avv. Augusto Truzzi, Confconsumatori

 


In collaborazione con Help!

 

 


Altri contenuti in Tutela consumatori

Risparmio energetico: nelle nostre case è possibile?

Tema di grande attualità in questo momento storico, e parliamo di tema globale, che coinvolge l’intero pianeta, è la difficile crisi economica in cui tutti ci troviamo: ci interroghiamo tutti, ognu...

Mediazione e risoluzione stragiudiziale delle liti

Negli ultimi anni i motivi di lite tra cittadini, cittadini ed enti privati, cittadini ed enti pubblici, per i più disparati motivi, sembrano essere in aumento. Come ricomporle senza dover andare i...

Compravendita di immobili: proposta di acquisto e contratto preliminare

Recentemente ho avuto la necessità di cambiare casa sia per motivi familiari che lavorativi. Dopo le rituali visite in numerosi appartamenti, finalmente ho trovato quello che fa al caso mio. Ho qui...

Sicurezza: la manutenzione degli impianti termici

Nel corso degli ultimi quarant’anni il consumo di energia nel mondo è quasi quadruplicato, ecco perché il risparmio energetico è oggi, più che mai, una necessità, considerando che una parte importa...

Tonno in scatola, sgombro sott'olio, merluzzo surgelato: un pieno di salute pratico e gustoso!

Li chiamano “pesci grassi”, denominazione che farà subito inorridire i fedelissimi dell’alimentazione basata sul controllo delle calorie: in realtà, l’aggettivo utilizzato per definire salmone, ton...