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Mediazione e risoluzione stragiudiziale delle liti

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Negli ultimi anni i motivi di lite tra cittadini, cittadini ed enti privati, cittadini ed enti pubblici, per i più disparati motivi, sembrano essere in aumento. Come ricomporle senza dover andare in Tribunale?

A tal proposito ho sentito spesso, ultimamente, parlare di mediazione quale strumento per la soluzione delle controversie. Di cosa si tratta esattamente e come funziona? Quali differenze vi sono rispetto al “classico” processo? Lettera firmata La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010), che ha dato attuazione all’art. 60 della Legge delega 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95). Il D.Lgs. n. 28/2010 definisce la mediazione come l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (il cosiddetto mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Si tratta, pertanto, di un procedimento – prodromico ad un eventuale giudizio, privo di formalità e caratterizzato dall’assoluta riservatezza – che ha lo scopo di favorire, grazie alla presenza e all’intervento di un terzo imparziale, la negoziazione tra le parti, in modo da permettere alle stesse, tramite la valutazione dei reciproci interessi, il raggiungimento di una soluzione transattiva della lite. Lo stesso Decreto n. 28/2010 definisce poi il mediatore come la persona fisica (ma i mediatori possono essere anche più di uno, ove necessario) che svolge la mediazione, rimanendo in ogni caso priva del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Evidente risulta, pertanto, la profonda differenza esistente tra mediazione e processo, in quanto il mediatore non svolge né la funzione di giudice né la funzione di arbitro poiché non ha alcun potere di decidere l’esito della lite, bensì ha il solo ed esclusivo compito di permettere alle parti di discutere in modo propositivo tra loro e di ricercare insieme, ove possibile, un accordo soddisfacente per la soluzione della vertenza. Il mediatore, dunque, è caratterizzato dai requisiti dell’imparzialità e della terzietà rispetto alle parti: egli deve infatti sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza. La mediazione, che può vertere solo su diritti disponibili (quelli, cioè, rispetto ai quali il titolare può compiere atti di disposizione, ad esempio rinuncia, trasferimento), può essere facoltativa, cioè liberamente scelta dalle parti, oppure obbligatoria. Nel secondo caso lo svolgimento della procedura diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in altre parole chi intende proporre un’azione davanti al giudice deve necessariamente aver tentato prima, senza successo, la mediazione. In particolare, debbono obbligatoriamente essere oggetto di mediazione le controversie in materia di condomino, diritti reali (usufrutto, servitù ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5 D.Lgs. n. 28/2010). L’obbligatorietà per le vertenze in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata, tuttavia, differita al 20 marzo 2012. In ogni caso, anche nel corso di un processo le parti, su invito del giudice (mediazione demandata), possono sempre esperire la procedura. La mediazione prende l’avvio con il deposito della domanda presso gli appositi organismi abilitati a svolgere il procedimento (tra i quali il cittadino può liberamente scegliere), a seguito del quale viene designato il mediatore, che può anche essere indicato di comune accordo dalle parti. Il procedimento si svolge poi senza formalità – spetterà, infatti, al mediatore valutare le modalità più adatte a favorire il raggiungimento di un accordo amichevole – e nella più assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite dalle parti, le quali non potranno essere divulgate né utilizzate in un futuro giudizio, e deve concludersi nel termine massimo di quattro mesi. L’accordo eventualmente raggiunto, omologato dal giudice su istanza di parte, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Per la procedura è dovuta dalle parti in solido un’indennità, che comprende sia le spese di avvio (pari a 40,00 euro per ciascuna parte, da versare rispettivamente al momento del deposito della domanda per la parte istante e al momento dell’adesione per la controparte) che le spese di mediazione (che variano in relazione al valore della lite). Per gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, gli importi delle spese di mediazione sono previsti per legge (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, allegato A), mentre gli organismi privati hanno un proprio tariffario, che deve in ogni caso essere approvato dal Ministero competente. Per incentivare il ricorso a tale strumento, la legge prevede inoltre che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, e che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro. La mediazione, dunque, è uno strumento alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha come obiettivo principale quello di ridurre il numero di nuovi processi nelle materie civili e commerciali e di offrire, d’altro canto, ai litiganti una procedura più snella (perché priva di forma), veloce (deve infatti concludersi nel termine massimo di quattro mesi dalla data di deposito della domanda) e meno costosa rispetto alla tutela giudiziaria. A fronte di tali apparenti vantaggi, rimane da considerare, tuttavia, che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, l’unica soluzione per la tutela dei propri diritti rimane comunque quella giudiziale e che molti sono i dubbi sollevati dal fatto di aver previsto l’obbligatorietà della procedura in determinate materie, dubbi portati attualmente al vaglio della Corte Costituzionale. Paola Nodari, avvocato


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