
Il terzo trasportato
A bordo dell’autovettura di un mio collega, che mi stava riaccompagnando a casa alla fine di una giornata lavorativa, ho subito delle lesioni personali a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolta
la sua vettura. Appena mi è stato possibile, ho riordinato tutta la mia documentazione con l’intento di chiedere il risarcimento del danno subito all’assicuratore legittimato alla liquidazione. Mi sono accorto, però, che in materia ho le idee un po’ confuse e non so come muovermi: posso avere dei chiarimenti?
Lettera firmata
Fino al 1998 nel caso prospettato dal lettore valeva la regola secondo la quale il terzo trasportato poteva richiedere i danni subiti al proprietario del mezzo su cui viaggiava unicamente a norma dell’art. 2043 C.C. (espressione del generale principio del neminem laedere inteso come principio di diritto del terzo trasportato alla sua integrità fisica), e ciò anche ove risultasse provata la colpa del conducente.
In altre parole il trasportato a titolo di cortesia doveva dare prova (difficoltosa) del comportamento doloso o colposo del proprietario che gli avesse cagionato un danno ingiusto, con l’evidente conseguenza di una forte limitazione di tutela, laddove il trasporto fosse avvenuto per ragioni meramente amichevoli.
Con la rivoluzionaria sentenza n. 10629 del 1998, la Suprema Corte abbandona del tutto l’orientamento sopra indicato affermando, al contrario, come il terzo trasportato abbia diritto da quel momento di richiamarsi anche alla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 C.C. III comma. Infatti, sostiene la Corte di Cassazione, non è più giustificato, in buona sostanza, un trattamento differenziato del trasportato di cortesia rispetto al soggetto che non si trovi sul veicolo, rendendosi quindi necessario che anche al primo si applichino tutte le presunzioni di responsabilità contenute nell’art. 2054 C.C., con possibilità di rivolgere le proprie pretese risarcitorie anche nei confronti del proprietario del mezzo.
A dare definitiva linearità a questo orientamento contribuisce ora il Nuovo Codice delle Assicurazioni private prevedendosi l’obbligo di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato a gravame dell’impresa di assicurazione del vettore entro i limiti del massimale minimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’effettivo responsabile, e ciò a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Il lettore (terzo trasportato), dunque, ha oggi azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo trasportatore; rappresentando, questa, una disciplina di favore per il passeggero a cui è consentita una tutela celere e nei confronti di un soggetto solvibile, anche laddove non sussista responsabilità da parte del conducente del veicolo su cui viaggia.
avv. Marcello Giordano