Skip to main content

Chi è il Giudice di Pace?

 |  Redazione Sconfini

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività sostituendo il Giudice Conciliatore e ampliando rispetto a quest’ultimo la competenza in materia civile. A partire dal gennaio 2002 gli competono anche funzioni di Giudice penale. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera, quindi non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Percepisce un’indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza. Gli sono state, temporaneamente, assegnate funzioni giurisdizionali, è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Ad ogni modo, al compimento del 75° anno d’età cessa dalle funzioni.

Complessivamente, in Italia vi sono 4.700 Giudici di Pace, distribuiti, secondo la pianta organica, in 849 diverse sedi di uffici giudiziari. Ciascun ufficio del Giudice di Pace è costituito da uno o più magistrati onorari che esercitano le funzioni in un territorio che può comprendere uno o più comuni o essere limitato a una o più circoscrizioni dello stesso comune.

Per quanto riguarda la materia civile, sono di sua competenza esclusiva: le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Sono altresì di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore ai 2.582,28 euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 5.493,71 euro. Il Giudice di Pace decide secondo equità per cause civili di valore fino ai 1.100,00 euro se le parti interessate ne fanno richiesta.

Una funzione importante è quella conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purché non siano di competenza esclusiva di altri Giudici com’è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali. Il cittadino, infatti, può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile: se ha interesse a far giudicare una questione purché rientri nelle materie di sua competenza; se vuole conciliare una controversia insorta o che potrebbe insorgere; se vuole chiedere, nei limiti della sua competenza per valore, un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma; e se vuole chiedere, prima dell’inizio di una causa, la tutela preventiva dei diritti che si faranno valere, mediante provvedimenti d’urgenza o accertamenti immediati.

Il processo davanti al Giudice di Pace è regolato dal Codice di procedura civile.

Se il cittadino intende iniziare una causa civile davanti al Giudice di Pace, deve notificare l’atto di citazione che descrive i fatti e indica le richieste, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla parte contro la quale si agisce (convenuto). La citazione è scritta da un avvocato.

La parte (attore) può scegliere di rivolgersi al Giudice di Pace senza l’assistenza di un avvocato: in questo caso i fatti e le richieste sono raccolti in un verbale che svolge la stessa funzione della citazione. Sia l’attore che il convenuto possono stare davanti al Giudice di Pace senza assistenza legale soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a 516,456 euro o quando il Giudice, su richiesta dell’interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.

L’avvocato ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione professionale secondo una notula compilata sulla base delle tariffe periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della Giustizia a seguito di delibera del Consiglio nazionale forense. L’ammontare dei diritti e degli onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati al valore della controversia e sono fissati per scaglioni.

Il processo si conclude con una sentenza contro la quale la parte perdente può fare appello al Tribunale nello stesso circondario, tranne nel caso in cui la causa sia decisa secondo equità. Contro la sentenza pronunciata secondo equità, così come contro la sentenza del Tribunale, è sempre possibile proporre il ricorso per Cassazione.

Il Giudice di Pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della parte convenuta o il luogo di residenza dell’attore, ma soltanto se il convenuto non ha in Italia nessun recapito. In via facoltativa, solo se il convenuto non la contesta, ci si può rivolgere al Giudice di Pace competente nel luogo in cui deve essere adempita un’obbligazione o essere fatto un pagamento o consegnata una cosa o dove si trovino i beni per le cause di servizi condominiali.

Il processo davanti al Giudice di Pace per le questioni di valore fino ai 1032,912 euro dal punto di vista tributario non implica costi, perché gli atti ed i provvedimenti sono esenti da imposte e tasse e da qualsiasi diversa spesa. Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al Giudice di Pace, il patrocinio gratuito, cioè la difesa a carico dello Stato.

Infine, per quanto riguarda la materia penale, il Giudice di Pace dal 1° ottobre 2001 è anche un Giudice penale (ma è entrato effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione: contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l’omissione di soccorso; contro l’onore, quali l’ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l’ingresso abusivo nel fondo altrui. In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.

Elena Miserocchi

 
In collaborazione con Help!

 

 


Altri contenuti in Tutela consumatori

Risparmio energetico: nelle nostre case è possibile?

Tema di grande attualità in questo momento storico, e parliamo di tema globale, che coinvolge l’intero pianeta, è la difficile crisi economica in cui tutti ci troviamo: ci interroghiamo tutti, ognu...

Mediazione e risoluzione stragiudiziale delle liti

Negli ultimi anni i motivi di lite tra cittadini, cittadini ed enti privati, cittadini ed enti pubblici, per i più disparati motivi, sembrano essere in aumento. Come ricomporle senza dover andare i...

Compravendita di immobili: proposta di acquisto e contratto preliminare

Recentemente ho avuto la necessità di cambiare casa sia per motivi familiari che lavorativi. Dopo le rituali visite in numerosi appartamenti, finalmente ho trovato quello che fa al caso mio. Ho qui...

Sicurezza: la manutenzione degli impianti termici

Nel corso degli ultimi quarant’anni il consumo di energia nel mondo è quasi quadruplicato, ecco perché il risparmio energetico è oggi, più che mai, una necessità, considerando che una parte importa...

Tonno in scatola, sgombro sott'olio, merluzzo surgelato: un pieno di salute pratico e gustoso!

Li chiamano “pesci grassi”, denominazione che farà subito inorridire i fedelissimi dell’alimentazione basata sul controllo delle calorie: in realtà, l’aggettivo utilizzato per definire salmone, ton...