La responsabilità civile del capofamiglia
Facciamo alcuni semplici esempi. Il bambino che per sbaglio correndo in cortile fa cadere il compagno di classe che, conseguentemente, perde e rompe gli occhiali; il vaso messo sulla finestra perché la pianta sia esposta al sole e che, a causa di un colpo di vento improvviso, cade sopra un’automobile parcheggiata; a questi episodi si aggiunga ciò che può verificarsi svolgendo le più varie attività nel tempo libero, dalla passione per la modellistica, all’attività sportiva amatoriale.
Ebbene, senza augurare sventure a nessuno, non possiamo non pensare che forse la vita non sempre è così tranquilla come appare e che comunque non abbiamo il controllo totale di quello che può succederci e, anche se involontariamente, possiamo provocare danni a persone, cose o animali. Allora perché non pensare di tutelarci per vivere davvero una vita tranquilla di nome e di fatto?
Le assicurazioni propongono polizze dedicate alla responsabilità civile del capofamiglia che coprono le spese risarcitorie per gli eventuali danni causati dal sottoscrittore della polizza (il capofamiglia), dagli altri membri della famiglia e, talvolta, da coloro che, regolarmente assunti, prestano servizio all’interno del nucleo familiare dell’assicurato stesso. A prezzi molto contenuti, questo tipo di prodotto assicurativo può davvero permettere a coloro che lo sottoscrivono di dormire sonni, se non proprio sereni, quanto meno non tanto agitati come nel caso di una totale esposizione alle accidentalità della vita.
Ma vediamo nel dettaglio l’assicurazione brevemente definita Rcc (responsabilità civile del capofamiglia), facendoci accompagnare in questo viaggio da Massimiliano Vidoni, agente generale di Tua Assicurazioni, una compagnia nata due anni fa all’interno dello storico gruppo Società Cattolica di Assicurazione. «L’assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, in quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero». Così recita il primo articolo di un contratto-tipo relativo a una polizza Rcc.
È bene allora fare alcune osservazioni. Innanzitutto bisogna avere ben chiaro cosa si intende con nucleo familiare. Generalmente i componenti di tale nucleo sono coloro che sono elencati nello stato di famiglia, i cosiddetti familiari conviventi. Poiché non possono beneficiare di eventuali risarcimenti coloro che sono riconosciuti come membri del nucleo familiare, allora è bene porre attenzione a cosa si intende per terzi, definizione che può variare da contratto a contratto. Infatti, secondo alcuni contratti assicurativi vengono considerati parte del nucleo familiare tutti coloro che hanno un legame di ascendenza o di discendenza con l’assicurato, anche se non conviventi. Allora succede che il nonno, che abita in casa diversa da quella dell’assicurato, a cui il nipotino vivace ha fortuitamente rotto gli occhiali, può essere risarcito del danno dall’assicurazione solo nel caso in cui la polizza consideri nucleo familiare solo coloro che rientrano nello stato di famiglia, altrimenti se la polizza stipulata fa rientrare tra i terzi anche i parenti in linea ascendente o discendente, a prescindere dalla coabitazione, il nonno dovrà ricomprarsi gli occhiali da solo oppure sperare nella correttezza dei figli, che di tasca loro provvederanno a rifondere il danno.
Un altro aspetto da tenere in considerazione, quando si decide di accendere una polizza riservata alla responsabilità civile del capofamiglia, è rappresentato dal massimale, ovvero dalla cifra più alta che è possibile ottenere in caso di risarcimento. Il suo ammontare è direttamente collegato al premio assicurativo e può essere unico oppure differenziato. Vale a dire che se il componente del nucleo familiare è cagione di danno nei confronti di una persona, può essere prevista una massima cifra risarcitoria diversa da quella che l’assicurazione eroga nel caso in cui invece ad aver subito un danno sia una cosa o un animale. A tal proposito bisogna sottolineare che la tendenza attuale di tutte le assicurazioni è comunque quella di proporre ai clienti un massimale unico. Il valore è, come si diceva, legato al premio assicurativo. Anche se con l’aumento della quota pagata dall’assicurato il massimale può salire, ogni assicurazione fissa comunque un tetto oltre al quale non si può andare e che deve essere chiaramente indicato sul contratto.
Oltre al prodotto assicurativo in sé, le assicurazioni propongono sempre più spesso una serie di servizi che variano da compagnia a compagnia. Sostanzialmente al cliente la società assicurativa propone un pacchetto, fatto di polizza e di servizi aggiuntivi. Tra questi ci possono essere i servizi di assistenza e la tutela legale.
Diversi possono essere i servizi di assistenza che vengono offerti. Facciamo un esempio concreto, basandoci su quanto propone la Tua Assicurazioni. Nel caso in cui presso l’abitazione assicurata manchi la corrente elettrica a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente o anche a causa di guasto o scasso al sistema d’allarme, e che, pertanto, risulti necessario l’intervento d’emergenza di un elettricista, la centrale operativa provvederà all’invio dell’artigiano e il costo dell’intervento, escluso l’eventuale materiale impiegato, verrà risarcito dalla compagnia assicurativa.
Interessante appare anche valutare se la polizza prevede l’assistenza legale dell’assicurato in caso di controversia. Anche in questo ambito le modalità con cui viene erogato il servizio dipendono dalla scelta dell’assicurazione. Il contratto può, infatti, imporre un avvocato indicato dall’assicurazione stessa oppure permettere al sottoscrittore della polizza di rivolgersi al proprio legale di fiducia. Comunque la parcella del professionista è a carico della società assicurativa.
«L’assicurazione Rcc – si legge – tiene indenne l’assicurato e i componenti del suo nucleo familiare di danni cagionati a terzi, per lesioni personali o danneggiamenti a cose e animali, qualora questi episodi si verifichino anche durante le vacanze». Alla parola vacanze qualcuno può pensare che tale eventualità sia già coperta dalla forma assicurativa proposta dalle agenzie di viaggio. È invece importante sottolineare che l’ambito a cui si rivolge la Rcc è diverso da quello proposto dalle agenzie di viaggio. Infatti, la polizza relativa alla responsabilità civile riguarda i danni causati a terzi, che nulla ha a che fare con l’eventuale rimborso del biglietto, parziale o totale che sia, in caso di mancata partenza, che è quanto invece viene garantito dalle polizze delle agenzie turistiche.
T.B.