Traslochi: chi mi assicura dalle brutte sorprese?
Alzi la mano chi non ha mai temuto, ogni qualvolta abbia dovuto effettuare un trasloco, di vedere persi o rotti oggetti personali durante il trasporto. Spesso questi tipi di inconvenienti capitano a chi esegue le operazioni privatamente, affidandosi al classico “fai da te”; diversa la situazione, e le tutele, se la mansione viene delegata ad una ditta specializzata. A tutelare ancora di più il cliente, oltre alla maggiore dimestichezza ed esperienza di chi esegue traslochi per mestiere, entrano poi in gioco le tutele di tipo assicurativo e legislativo.
Dai più spesso denigrata e temuta, la stipula di un contratto d’assicurazione ha il merito di proteggere le cose a noi care. Ma in che modo il contratto tutela il cliente da questi sinistri? Forse, costa di più un trasloco assicurato?
In questo frangente entra in gioco la Legge a chiarirci le idee. L’assicurazione sul valore degli oggetti trasportati è obbligatoria, e copre l’eventuale danneggiamento o smarrimento di oggetti da parte della ditta trasportatrice. È buona norma verificare sempre che nel preventivo della ditta sia indicato il tipo di copertura assicurativa offerta: un modo semplice e pratico per evitare spiacevoli conseguenze.
Prima di esaminare brevemente il contenuto delle polizze che possono essere stipulate dall’impresa che eseguirà il trasloco, è bene sottolineare che l’articolo 1693 del Codice Civile precisa che: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”; e ancora: “Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserva, si presume che le cose non presentino vizi apparenti d’imballaggio”.
Fatta questa precisazione, la grossa distinzione la fornisce la legge n° 450 del 1985 (modificata dalla legge n° 162 del 1993) che suddivide in due categorie le cose trasportate: quelle fino a 5 tonnellate e quelle oltre a questo peso. Nella prima categoria rientrano normalmente i comuni traslochi, per i quali la norma prevede un limite massimo di risarcimento di 6,20 euro per chilogrammo di peso lordo o avariato, salvo patti diversi tra le parti. In poche parole, l’assicurazione non è collegata all’effettivo “valore” delle cose trasportate e arriva ad un importo massimo di 30.987,41 euro.
È evidente, quindi, l’importanza e la necessità di stipulare una polizza integrativa per assicurare oggetti di valore elevato, o altamente affettivo, onde tutelarsi dalla rottura degli stessi. La compagnia prescelta per la copertura integrativa effettuerà una stima degli oggetti da coprire, il cui costo può essere valutato fra il 4 e l’8 per mille del loro valore e che arriva fino all’1% per traslochi in paesi UE e fino al 3% per traslochi in paesi d’oltreoceano.
Un buon consiglio da prendere in considerazione, inoltre, è quello di richiedere che l’assicurazione copra anche i danni causati a terzi: quante volte, infatti, accade che nel corso di un trasloco vengano danneggiate porte o pareti del condominio? Questi tipi di coperture, a volte, vengono già inclusi nei preventivi delle ditte di traslochi, ma è sempre meglio verificarlo leggendo attentamente i contratti proposti. Controllare una volta in più quello che poi si firma è la regola più antica del mondo, ma è sempre e comunque la migliore che si possa consigliare.
D.C.