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La cauzione

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IL FATTO. Avendo dato disdetta al mio contratto di locazione con effetto dal 31 ottobre, posso non versare i canoni di affitto dei mesi di agosto, settembre e ottobre, compensandoli con la cauzione versata alla stipula del contratto, che corrisponde proprio a tre mensilità?

LE CONSIDERAZIONI. “Assolutamente no – risponde Daniele Dolce, amministratore di stabili e titolare dello Studio Samaritan – e questo per un doppio motivo, a tutela cioè sia del proprietario che dell’inquilino”. “Innanzitutto – prosegue Dolce – si tratta di una cauzione e come tale non può essere trasformata con tanta semplicità in canone di locazione. Il suo scopo è quello di pagare (almeno una parte, in certi casi, ndr) gli eventuali danni che l’inquilino, nel periodo della sua permanenza nell’alloggio ha causato”. Insomma, una tutela per il proprietario, nel caso in cui, nel momento di rientrare in casa dopo il periodo di locazione, si trovi a dover acquistare sedie rotte, riparare muri bucati o sanitari divelti.

 

“D’altra parte – chiarisce ancora Dolce – la cauzione è un buon investimento anche per l’inquilino, sempre che si sia comportato in maniera civile. Se non ci sono danni, infatti, nel momento in cui si conclude il contratto, la legge n. 431 del 27 dicembre 1998 stabilisce che il proprietario rifonda la cauzione versata dall’inquilino al momento dell’ingresso nell’alloggio rivalutata degli interessi”. 

 

Giuseppe Morea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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