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Ashes Sitoula

Efficienza energetica degli immobili ed incentivi statali

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Da un po’ di tempo mi sto impegnando nella ricerca di un immobile da adibire ad abitazione della mia famiglia e ho sentito da più parti che vi sono degli incentivi per l’acquisto di case ad “alta efficienza energetica” e che esiste un fondo istituito ad hoc che permette di ricevere dei contributi. Cosa significa nel dettaglio e quali sono le procedure che permettono di accedere a tali incentivi? (Lettera firmata)

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, in vigore dall’8 ottobre 2005, ha dato attuazione nel nostro Paese alla Direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di adeguare la legislazione italiana alla normativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi.
L’efficienza energetica degli edifici (cioè i parametri energetici caratteristici di un immobile) è documentata, in base alla predetta normativa (modificata dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311), dall’attestato di certificazione energetica, il quale permette di valutare la prestazione energetica degli edifici ed attribuisce agli stessi una determinata classe energetica, che viene indicata con una lettera dell’alfabeto dalla A (immobili di maggior efficienza energetica) alla G (immobili di minor efficienza energetica).
L’attestato di certificazione energetica, che viene rilasciato da esperti abilitati o organismi terzi, rappresenta pertanto uno strumento che permette di valutare il rendimento energetico di un immobile e, conseguentemente, anche la sua convenienza economica, orientando gli acquirenti verso gli edifici a miglior rendimento energetico. In Friuli Venezia Giulia tale certificato, a far data dal 1° gennaio 2011, sarà sostituito dalla certificazione VEA di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, di cui all’art. 6 bis della Legge regionale 18 agosto 2005 n. 23.
Proprio al fine di incentivare l’acquisto di case ad alta efficienza energetica (cioè immobili con prestazione energetica di classe A o classe B), il Decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2010 n. 73, ha istituito (art. 4) un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno in corso, di cui 60 milioni destinati, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 marzo 2010 (di attuazione del D.l. n. 40/2010), proprio a contributi per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica.
L’incentivo (art. 2, comma 1, lett. s), che viene corrisposto solamente in relazione agli acquisti conclusi nel periodo compreso tra il 6 aprile 2010 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 marzo 2010) ed il 31 dicembre 2010, consiste in un contributo pari ad euro 83,00 per mq di superficie utile (cioè la superficie netta calpestabile dell’edificio) e nel limite massimo di euro 5.000,00 per l’acquisto di immobili di nuova costruzione (la legge di conversione del Decreto legge n. 40/2010 ha tuttavia esteso il riferimento anche al parco immobiliare esistente) come prima abitazione della famiglia che siano di classe prestazionale energetica B, e in un contributo pari ad euro 116,00 per mq di superficie utile e nel limite massimo di euro 7.000,00 per l’acquisto di immobile di classe prestazionale energetica A.
La procedura per accedere agli incentivi (art. 3 del DM citato) prevede anzitutto la stipula di un preliminare di compravendita, che deve essere concluso con atto di data certa successiva al 6 aprile 2010 (atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero registrata). La concessione del contributo è poi subordinata alla sussistenza dell’attestato di certificazione energetica, come visto da rilasciarsi da parte di un soggetto accreditato e senza oneri a carico del fondo. Nei venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo il promittente venditore deve poi procedere alla prenotazione dell’incentivo per via telematica. A tale scopo il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale dell’ente Poste Italiane Spa, al quale vanno comunicati la classe energetica di appartenenza dell’immobile (A o B), la superficie utile sulla quale calcolare il contributo nel limite massimo ammissibile, il codice fiscale dell’acquirente ed il prezzo base al lordo di IVA, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che l’acquirente non abbia già usufruito in precedenza dell’incentivo.
Il contributo, nel limite della disponibilità del fondo, viene erogato successivamente alla stipula del contratto definitivo direttamente all’acquirente, il quale entro 45 giorni dalla conclusione del contratto di compravendita deve trasmettere, sempre per via telematica, la richiesta di rimborso all’ente Poste Italiane Spa, corredata da copia autentica dell’atto di compravendita registrato, copia del documento di identità, codice fiscale nonché gli estremi del conto corrente sul quale accreditare l’importo.
Paola Nodari, avvocato


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