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I morsi del cane costano cari, ma paga sempre il proprietario?

 |  luis

Nel corso di una mostra canina, il mio cane, momentaneamente prestato al suo addestratore (mio carissimo amico), divincolatosi dalla presa ha morso al polpaccio uno spettatore. Ora si tratta di risarcire il danneggiato, e fra me ed il mio amico è sorta un’accesa discussione con rimpallo di responsabilità. Mi chiedo chi deve pagare il danno: io o il mio amico? 



La responsabilità per i danni cagionati dagli animali è disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 2052 del Codice Civile, in forza del quale sarà chiamato a rispondere di tali danni il proprietario dell’animale o chi se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso, sia che l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo la prova del caso fortuito. L’art. 2052 C.C. stabilisce che legittimato passivo dell’azione di responsabilità è il proprietario dell’animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, ossia il cosiddetto utente dell’animale.


L’individuazione del proprietario dell’animale non ha mai posto problemi di particolare rilievo. Al riguardo, occorre solo precisare che se l’animale è in comproprietà fra più soggetti, questi sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, ai sensi dell’art. 2055 del Codice. Ciò che desta maggiori dubbi, invece, è la corretta individuazione della figura di chi dell’animale “se ne serve” per un tempo limitato.
Al riguardo, si ritiene ormai superata l’impostazione tradizionale che, individuando il fondamento della responsabilità ex art. 2052 C.C. nel dovere di custodia sussistente in capo a chi ha la disponibilità giuridica o di fatto dell’animale, riteneva conseguentemente che colui che avesse in uso l’animale fosse unicamente il soggetto titolare del potere-dovere di sorveglianza e cura dell’animale, giungendo in tal modo ad una sostanziale identificazione tra la nozione di utilizzazione e quella di custodia.


Secondo l’orientamento oggi prevalente, diversamente, l’utente dell’animale – come tale obbligato a rispondere dei danni dal medesimo cagionati – è colui che ne ha la detenzione (lo “tiene in uso”) per realizzare il proprio interesse, autonomo e distinto rispetto a quello del proprietario, mediante lo sfruttamento delle utilità che l’animale offre, anche se il profitto ricavato dall’utilizzatore non è quello stesso che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva.


Si è, pertanto, affermato che l’utente dell’animale è chiunque eserciti su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario e tale da escludere l’ingerenza di quest’ultimo, con la precisazione che il potere di utilizzazione dell’animale non nasce solo da un diritto reale o personale di godimento, ma può derivare anche da un rapporto di fatto con l’animale.
Individuati i soggetti chiamati a rispondere ex art. 2052 C.C., va precisato che la responsabilità del proprietario e quella di chi si serve dell’animale sono alternative: ciò significa che il proprietario non risponde solidalmente con l’utilizzatore, in quanto l’uso da parte di quest’ultimo esclude la responsabilità del primo.


In passato il rapporto tra l’animale e il padrone era tendenzialmente esclusivo: il proprietario o l’utente, infatti, custodivano l’animale, per lo più, al fine di essere coadiuvati nello svolgimento della propria attività lavorativa. Oggi, diversamente, si assiste a un crescente uso degli animali per finalità ludiche e di compagnia: sempre più numerose, infatti, sono le famiglie che accolgono nella propria abitazione degli animali (per lo più cani).
Tali animali, tuttavia, pur se custoditi in casa vengono quotidianamente condotti in luoghi pubblici (strade cittadine, parchi, spiagge ecc.) in cui vengono inevitabilmente in contatto con soggetti estranei rispetto ai loro padroni. Una tale circostanza ha influito non poco sull’incremento del numero dei sinistri cagionati da animali a danno di terzi.


Pertanto, al fine di privilegiare il danneggiato sul danneggiante, con il limite del fortuito, si tende a riconoscere la responsabilità di colui che ha la proprietà o l’uso dell’animale per il solo nesso di causalità fra l’azione dell’animale e l’evento indipendentemente da una sua negligenza, impudenza o imperizia nella custodia dell’animale.
In conclusione: posso rispondere al lettore – senza esitazione – che il legittimato passivo per rispondere del danno è senz’altro il suo amico addestratore, proprio perché all’atto del fatto era, sia pure momentaneamente, fruitore dell’animale.

foto: Matt Jones


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